Art. 12.

      1. Al secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, il secondo periodo è soppresso.
      2. Dopo il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato

 

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dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «Ciascuna persona ha diritto che la sua causa sia esaminata in un tempo ragionevole».